Processo ai pescatori tunisini. Una sentenza contraddittoria

Il Tribunale di Agrigento assolve per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma condanna il soccorso in mare come resistenza a pubblico ufficiale

l’articolo é stato ripreso dal sito MeltingPot http://www.meltingpot.org/articolo15002.html

di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo

1. La sentenza pronunciata della magistratura in merito alla vicenda dei pescatori tunisini è quantomeno contraddittoria e appare in contrasto con il principio della solidarietà nel soccorso in mare. Occorre naturalmente attendere la pubblicazione delle motivazioni per esprimere giudizi tecnici basati sulle argomentazioni addotte dai giudici. E poi verranno i ricorsi in appello e, se occorrerà, davanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Sui fatti accertati nel corso del dibattimento, però, occorre fare chiarezza da subito, a partire da quanto emerso dalle deposizioni dei militari coinvolti nell’operazione prima di assistenza, e poi di blocco dei pescherecci tunisini che nell’agosto del 2007 avevano effettuato il salvataggio in mare di 44 naufraghi. L’effetto annuncio di questa sentenza, che al momento si conosce solo per il suo dispositivo, potrebbe essere devastante se si dovessero verificare in futuro situazioni analoghe ed un approfondimento dei fatti già accertati durante il dibattimento potrà risultare utile, in attesa di conoscere le motivazioni adottate dai giudici di Agrigento.

Se per i tecnici del diritto la condanna per resistenza a pubblico ufficiale inflitta ai comandanti dei due pescherecci, è certo cosa diversa ( e assai più lieve) da una condanna di favoreggiamento all’ingresso di migranti irregolari, cd.”clandestini”, per la opinione pubblica , per il senso comune della cd. “gente”, per i pescatori che ogni giorno incontrano in mare barconi carichi di migranti in fuga dalla Libia, rimane, e anzi si rafforza, la percezione che, in ogni caso, chi opera una azione di salvataggio rischia il sequestro degli strumenti di lavoro, una lunga detenzione, processi e condanne che possono rovinare per sempre il destino di intere famiglie. Come è già accaduto, con danni probabilmente irreversibili nel caso dei sette pescatori tunisini processati per due anni ad Agrigento dopo avere compiuto quello che tutti ( anche i magistrati) hanno riconosciuto come un intervento di salvataggio..

Di fronte ad una sentenza di primo grado, e dunque non defnitiva, come quella emessa ieri 17 novembre dal Tribunale di Agrigento, che assolve cinque marinai, ma condanna i due comandanti delle imbarcazioni da pesca tunisine, non basta esprimere solidarietà nei confronti degli autori del salvataggio e garantire loro ancora sostegno per il futuro, dentro e fuori le aule giudiziarie.

Le assoluzioni dei cinque marinai non chiudono affatto questa vicenda. Chi risarcirà quei pescatori che dopo tre anni sono stati assolti? Quando saranno risarciti i danni morali e patrimoniali derivanti dal sequestro delle imbarcazioni, bloccate per anni a Lampedusa e in condizioni ormai tali da renderle inutilizzabili per la pesca? Chi restituirà ai comandanti l’onore macchiato da una sentenza che assolve per l’accusa più grave di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma li condanna ad una grave pena detentiva per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ? Quali conseguenze potrebbe avere una loro condanna definitiva in Tunisia? Come si comporterà la Tunisia nei confronti del governo “amico” italiano, dopo una condanna che lascia aperti tutti i dubbi nella ricostruzione dei fatti, dubbi già emersi nel corso del dibattimento?

2. I sette pescatori venivano arrestati appena sbarcati a Lampedusa nella serata del giorno 8 agosto 2007 da personale di P.G. della Guardia di Finanza- Sezione navale di Palermo, Team antimmigrazione e della Guardia Costiera di Lampedusa. Si contestavano loro i reati di cui agli articoli 110 c.p., 12 commi 3 e 3 bis del D.lvo 286/98 , “per avere in concorso tra di loro ed al fine di trarne profitto, compiuto atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato, in violazioni delle disposizioni del T.U. sull’immigrazione, di 44 cittadini extracomunitari, trasportati a bordo dei motopesca “Mohamed El hedi” e “Morthada” dalla Tunisia alle coste italiane”. Successivamente il capo di imputazione contestato dalla procura di Agrigento veniva derubricato come agevolazione all’ingresso semplice di clandestini, ai sensi del primo comma dell’art. 12 del testo unico 286 del 1998, ed infine, con una contestazione suppletiva, abbandonata la tesi dell’agevolazione dell’ingresso di immigrati privi di documenti validi, si contestava una semplice resistenza a pubblico ufficiale per avere proseguito la rotta verso Lampedusa malgrado i tentativi di blocco navale messi in atto dalle unità militari italiane.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, malgrado smentisca la tesi, inizialmente adottata dalla Procura, tendente a dimostrare la responsabilità di tutti e sette pescatori tunisini per il reato di agevolazione dell’ingresso di clandestini, perviene ad una condanna per resistenza a pubblico ufficiale che si basa su considerazioni che già nel dispositivo appaiono gravemente contraddittorie, anche alla luce di quanto emerso nella istruttoria dibattimentale. Non si comprende come possa essere caduta l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e poi si sia giunti alla condanna per “resistenza” di chi stava conducendo a terra i naufraghi che aveva salvato da morte certa. Resistenza a quali ordini ? Forse l’ordine di attendere al confine delle acque territoriali una decisione politica da parte del ministero dell’interno, o la disposizione immediata di fare rotta verso la Tunisia? E in quali atti si sarebbe concretizzata questa asserita “resistenza”, forse nella rotta seguita dalle imbarcazioni tunisine stracariche di migranti mentre i mezzi delle forze armate militari incrociavano pericolosamente la loro rotta per bloccarle? Perché su questo punto cruciale si è ritenuto sufficiente ascoltare solo due dei numerosi testimoni della difesa, persone che adesso probabilmente si troveranno in un altra parte del mondo, e dunque non potranno più deporre in questo giudizio? 3. La tesi accusatoria che è ieri è stata accolta dal Tribunale di Agrigento va letta anche alla luce di quanto riferito dalla stampa nei giorni successivi al salvataggio ed all’arresto dei pescatori tunisini. In un articolo de "Il Giornale" dell’8 settembre 2007 i pescatori tunisini, che nelle acque del Canale di Sicilia avevano salvato 44 migranti, tra i quali donne in stato di gravidanza, minori e richiedenti asilo, venivano definiti come "mercanti di uomini".

Nell’articolo del “Giornale”si criticava poi la Procura di Agrigento, che si sarebbe mostrata "cauta", "tanto da scontrarsi in aula" con il Presidente del Tribunale che sollecitava con energia la contestazione agli imputati dell’articolo 1100 del codice della navigazione, ovvero la resistenza in mare, esattamente la stessa norma che è servita adesso per giungere alla condanna dei comandanti dei due pescherecci.

Un successivo articolo dello Spiegel, il più importante periodico tedesco, in una dichiarazione dello stesso autore dello "scoop" sul Giornale, riproponeva la stessa versione dei fatti, tendente ad accreditare nell’opinione pubblica tedesca la versione fornita dalle forze di polizia, secondo le quali i pescherecci tunisini avrebbero tentato di forzare il “blocco” imposto dalle unità italiane che, ormai in prossimità di Lampedusa, dopo avere assistito i pescherecci nel salvataggi e nella loro rotta di avvicinamento, dichiaravano cessato lo stato di allarme e avevano intimato "il dietrofront immediato", il rientro verso un porto tunisino, malgrado le pessime condizioni del mare e il grave stato di salute di alcuni dei naufraghi, poi documentato dai ricoveri urgenti in ospedale a Palermo.

In realtà i fatti erano andati ben diversamente da come riferito dal Giornale, e poi dallo Spiegel ,come era emerso, già nel 2007, dalle considerazioni contenute nelle motivazioni dei provvedimenti dei Tribunali di Palermo ( in sede di riesame) e di Agrigento, che rimettevano in libertà i pescatori dopo settimane di ingiusta carcerazione, ancora più ingiusta oggi alla luce della caduta dell’ipotesi accusatoria dell’agevolazione di ingresso di clandestini.

4. La sentenza emessa ieri dal Tribunale di Agrigento accoglie la terza ipotesi accusatoria formulata nel tempo dalla procura di Agrigento. Occorre infatti ricordare che il Pubblico Ministero, di fronte allo sgretolamento del castello accusatorio impiantato nelle prime fasi del processo,che si basava sulla contestazione del reato di agevolazione dell’immigrazione clandestina, aveva richiesto successivamente una “contestazione suppletiva” a carico degli imputati, richiamando, in particolare l’art. 1100, comma 2, cod. nav., e l’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale). Eppure il Tribunale di Agrigento - con una decisione a maggioranza- aveva rigettato in un primo momento questa ulteriore richiestadell’accusa, accogliendo le tesi difensive. E infatti si può procedere alla “contestazione suppletiva” solo quando la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell’istruzione dibattimentale e non quando essi siano già noti (come nel caso in esame), ma non se sia fatto menzione alcuna nel capo di imputazione. Altrimenti una contestazione suppletiva di fatti già noti all’accusa potrebbe violare i diritti di difesa, sotto il profilo che si tratta di una modifica del capo di imputazione che potrebbe ledere le garanzie degli imputati compromettendo l’attività difensiva già spiegata nelle prime fasi del procedimento. Ed è proprio sulla base di questa “contestazione suppletiva” che ieri il tribunale di Agrigento, pur escludendo la commissione del rato di immigrazione clandestina, ed assolvendo i marinai, ha condannato i comandanti delle due imbarcazioni tunisine per resistenza agli ordini impartiti dalle autorità militari durante l’intervento di salvataggio che pure allo stesso Tribunale è apparso legittimo e doveroso. Una lesione evidente dei diritti di difesa della quale si discuterà certamente in sede di appello ed una contraddizione che non sarà facile risolvere quando si dovranno stendere le motivazioni della sentenza di primo grado.

5. Mentre l’opinione pubblica è stata informata del fatto che i pescatori tunisini "erano mercanti di uomini", nessuno adesso riporterà a quegli stessi lettori l’andamento del dibattimento processuale che giorno dopo giorno ha smentito quella affrettata affermazione di colpevolezza che oggi riprende vigore con la sentenza di condanna del tribunale di Agrigento malgrado la natura più lieve del reato ( la resistenza a pubblico ufficiale ) che è stato contestato e per il quale i due comandanti sono stati condannati.. Condannati in primo grado ad una pena di due anni e sei mesi, oltre al pagamento delle spese processuali, una pena che mantiene questi uomini e le loro famiglie in uno stato di precarietà e di angoscia che potrebbe durare ancora per anni, dopo che il governo tunisino ha revocato loro le licenze di pesca, e dopo che i pescherecci sono stati ridotti in uno stato da essere ormai inutilizzabili.

Una considerazione desta veramente allarme, anche nella prospettiva dei futuri sviluppi delle prassi di respingimento collettivo in mare, una pratica vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea e da altre Convenzioni internazionali, sulla quale però si basa da tempo la politica italiana dei controlli di frontiera nelle acque internazionali.

Nella vicenda dei pescatori tunisini, dopo l’iniziale autorizzazione a procedere nella direzione di Lampedusa, della quale sembra sia sparita ogni traccia nelle relazioni di servizio dell’unità della Guardia di finanza intervenuta durante le prime operazioni di salvataggio, emerge con chiarezza il tentativo tardivo di blocco e di respingimento collettivo in alto mare, perpetrato da mezzi della Guardia Costiera italiana quando i due pescherecci tunisini erano già in vista di Lampedusa, una prassi introdotta a partire dal mese di luglio del 2007, in contemporanea con l’avvio delle operazioni Frontex nel Canale di Sicilia, e forse anche con l’avvicendamento dei vertici del Corpo delle Capitanerie di porto.

Dai verbali del Team immigrazione della Guardia di Finanza e della Guardia costiera, settima squadriglia con base a Lampedusa, riportati nell’ordinanza del Tribunale di Agrigento del 10 ottobre 2007, risulta che i comandanti dei pescherecci tunisini si sarebbero sottratti al divieto di ingresso nelle acque territoriali "compiendo molteplici, repentini e bruschi cambi di rotta, virate ed accostate ed impedendo alla motovedetta di affiancarsi" giungendo addirittura a minacciare "di gettare in mare gli immigrati". Anche se adesso questa ultima contestazione, già smentita nel corso degli interrogatori, è rimasta definitivamente fuori dal processo, occorre fare chiarezza su quanto realmente avvenuto in occasione dell’azione di salvataggio portata a compimento dai due pescherecci tunisini nel 2007, anche per prevenire in futuro comportamenti che possono cagionare un numero imprecisato di vittime.

Nel corso del dibattimento è apparso evidente il tentativo di affiancamento, in realtà tentativi reiterati di blocco navale, dei due pescherecci da parte dei mezzi militari italiani al fine di respingere fuori dalle acque territoriali una imbarcazione carica di migranti. Una pratica che si pone in contrasto con tutte le Convenzioni internazionali che stabiliscono il riconoscimento del diritto di asilo anche in acque internazionali, come diritto di accedere al territorio nazionale per presentare una domanda di asilo, e il dovere assoluto di salvaguardia della vita umana in mare. Lo stesso comportamento delle unità militari italiane, seppure rimasto a livello di tentativo di blocco navale, risulta in contrasto con l’art. 19 del testo Unico sull’immigrazione, con l’art. 3 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il Protocollo aggiuntivo alla stessa Convenzione, ribadito dalla Carta di Nizza del 2000, che vietano i respingimenti collettivi, con particolare riferimento ai minori ed alle donne in stato di gravidanza.

6. Nel corso del dibattimento sono emerse le modalità di intervento dei mezzi della capitaneria di porto, quando un rappresentante della guardia costiera ha riferito ripetuti tentativi di incrociare la rotta dei pescherecci al fine di dissuadere l’avvicinamento a Lampedusa. Esattamente quei tentativi che anni prima avevano portato al disastro causato dalla nave militare Sibilla che dopo simili tentativi di incrocio causò l’affondamento di una imbarcazione carica di migranti, con decine di morti.

Qualcuno all’interno della marina militare ricorda bene questa vicenda, al punto da farne oggetto di una battuta, secondo l’articolo apparso su Il Giornale nel 2007, nel quale si afferma tra l’altro che si sarebbe trattato di “una sorta di match race con affiancamenti e cambi di rotta improvvisi respinti da tentativi di speronamento e andature sottobordo a zig - zag”. La cronaca del Giornale è molto precisa e sicuramente ispirata da qualcuno che aveva partecipato all’operazione di blocco e di respingimento in mare.

Secondo lo stesso Giornale “ quando l’incontro-scontro in mare diventa inevitabile, da terra arriva l’ok del magistrato di turno a permettere l’attracco dei pescherecci nel porto di Lampedusa”, che peccato, sembrerebbe, non avere potuto assistere al momento finale di questa “Coppa america per clandestini” come la definisce il Giornale. Che peccato si potrebbe aggiungere oggi che quel magistrato di turno, forse troppo tempestivamente, abbia posto fine così presto ad una attività di dissuasione che avrebbe potuto comportare la perdita di un numero incalcolabile di vite umane. E oggi i comandanti dei due pescherecci tunisini sono condannati proprio perché avrebbero fatto resistenza alle iniziative di contrasto dei mezzi della marina militari italiana che volevano impedire ad ogni costo l’attracco a Lampedusa, con l’obiettivo di rimandare verso la Tunisia i pescherecci con il loro carico di naufraghi. Un viaggio a ritroso che i pescherecci non avrebbero potuto compiere con quel carico di persone, senza rifornimenti e senza carburante in quantità tali da garantire il rientro sicuro in un porto tunisino. Un viaggio, assai probabilmente, verso un ulteriore naufragio.

7. Brani significativi delle deposizioni degli ufficiali della Marina durante il dibattimento, e la cronaca del “Giornale” assai attendibile anche per la fonte dalla quale evidentemente proviene, richiamavano come possa applicarsi in concreto, nelle acque del canale di Sicilia, il decreto ministeriale 14 luglio 2003 che stabilisce le regole di ingaggio delle unità della marina, della finanza e delle capitanerie di porto nelle attività di contrasto dell’immigrazione clandestina a mare, consentendo il blocco delle imbarcazione cariche di “clandestini” in modo da costringerle a ritornare indietro.

Un utile contributo quello del “Giornale” per comprendere quanto poco sia stato considerato, dalle unità che sono intervenute nel corso di questa operazione, e da chi ha impartito gli ordini superiori, il richiamo all’assoluta preminenza dei doveri di salvaguardia della vita umana a mare, doveri affermati, oltre che nello stesso decreto ministeriale del 14 luglio 2003, nella legge italiana e nelle convenzioni internazionali. Un elemento, che oggi alla luce della sentenza di condanna del tribunale di Agrigento, preoccupa e amareggia, dopo che per anni le unità della Marina militare italiana hanno salvato migliaia di naufraghi nel Canale di Sicilia, intervenendo anche in acque di competenza delle autorità maltesi e libiche. Un attività di salvataggio che è stata aspramente criticata dagli attuali vertici politici e che è forse costata il posto e la carriera a quegli uomini che alle direttive politiche hanno anteposto la salvaguardia della vita umana a mare.

8. Nel prossimo giudizio di appello a Palermo si dovrà accertare se la “resistenza” che si contesta ai comandanti delle imbarcazioni tunisine abbia avuto i connotati che la fanno ritenere un reato, o se si sia piuttosto trattato della prosecuzione di una azione di salvataggio. Si dovranno verificare le modalità di ingaggio da parte delle unità della Marina Militare e della Guardia di Finanza nei confronti dei due pescherecci carichi di naufraghi in pericolo di vita ed indagare ancora se tali attività siano rimaste nel rispetto delle norme del diritto internazionale del mare e del diritto interno che pongono come valore primario la salvaguardia della vita umana a mare.
Occorrerà valutare anche se la pratica di seguire o affiancare a breve distanza le imbarcazione cariche di cd. “clandestini” dopo interventi di salvataggio, o di incrociarne la rotta a scopo dissuasivo integri ipotesi di reato. Non da parte di chi ha salvato vite umane a mare, ma da parte di chi impedisce con questi mezzi un tempestivo e legittimo ingresso nelle acque territoriali per finalità di soccorso, magari escludendo una emergenza sanitaria che invece, non appena dopo lo sbarco, i medici riscontrano con un ricovero d’urgenza.

Particolarmente interessante a tale riguardo la testimonianza resa durante il processo di primo grado dall’allora comandante della Guardia Costiera di Lampedusa.
Secondo quanto dichiarato da questo alto ufficiale “dopo che la nave militare Vega avverte il comando dell’assenza di emergenza sanitaria a bordo dei motopescherecci e si allontana dalla zona per intervenire in altri soccorsi, il teste trasmette l’ordine di non ingresso nelle acque territoriali, da impartire ai motopescherecci tunisini, alle due motovedette della Guardia Costiera presenti sul luogo. Le due motovedette, riferisce il teste, comunicano che i motopescherecci tunisini non osservano l’ordine di allontanarsi, impartito con ausilio di megafono in italiano, inglese, francese e si dirigono verso Lampedusa. I comandanti delle motovedette riferiscono via radio cambi repentini di rotta dei pescherecci tunisini con pericolo per le motovedette accanto. Le modalità di allontanamento, poste in essere dalla Guardia Costiera, riferite sono: tentativi di affiancamento dei due motopescherecci per scoraggiarne la corsa (le imbarcazioni tunisine, di contro, pongono in essere un movimento a zig zag sul mare), comunicazione via radio (i motopescherecci tunisini non rispondono più, cercano collegamento radio con altri interlocutori), uso del megafono. A questo punto il teste paventa la possibilità che se l’atteggiamento dei due motopescherecci non fosse stato così ostile, la vicenda si sarebbe potuta chiudere in altro modo”.

9. Risulta dunque pacifico che le unità militari italiane hanno posto in essere “attività di affiancamento” dei pescherecci tunisini per impedire loro la prosecuzione della rotta verso Lampedusa, sulla base di una asserita mancata emergenza medica, e dopo che si era ritenuto concluso l’evento SAR ( l’azione di ricerca e soccorso dei naufraghi in mare).

I resoconti di quanti intervennero nelle successive attività di salvataggio sono apparsi nel corso del procedimento lacunosi e contraddittori. Successivamente al soccorso prestato dai pescatori tunisini, questi con i naufraghi a bordo, incontrarono infatti un’altra imbarcazione di colore grigio, una nave militare italiana, e poco dopo arrivò pure un elicottero. Successivamente dalla nave militare venne calata una scialuppa ma il medico che vi si trovava a bordo non salì ( come affermato in un primo momento) sul peschereccio dove si trovava il comandante Naciri insieme ad altre 29 persone ed a una donna in stato avanzato di gravidanza, che intanto continuava a restare coricata perché non riusciva ad alzarsi. Sembra dunque accertato che l’intervento delle unità navali italiane di soccorso marittimo sarebbe stato esclusivamente finalizzato ad accertare quali fossero le condizioni di salute di una singola persona e che, dunque, verificato che tali condizioni di salute non erano cattive (e neanche quelle degli altri migranti), l’attività di soccorso marittimo da parte delle unità italiane poteva dirsi esaurita.

La ricostruzione dei fatti emersa nel corso del dibattimento, appare in netto contrasto sia con il contenuto delle convenzioni di diritto internazionale del mare (che obbligano l’Italia a garantire il soccorso e l’assistenza a persone che, salvate in mare da navi private, devono considerarsi naufraghi a tutti gli effetti), che con lo specifico ordine che risulta essere stato impartito da M.R.C.C. Roma alle ore 16.29 dell’8.8.2007 (con il quale disponeva nei confronti degli anelli inferiori della catena di comando di provvedere all’assistenza e soccorso di tutti i migranti che si trovavano sul natante alla deriva).Gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR (in particolare, l’emendamento dell’articolo 33 della convenzione SOLAS e l’emendamento del capitolo 3.1.9. della Convenzione SAR) mirano a garantire che le persone in pericolo in mare vengano assistite e, allo stesso tempo, vengano ridotti al minimo gli inconvenienti per la nave che presta assistenza (nella specie, i pescherecci tunisini). Tutte queste disposizioni impongono agli Stati contraenti di coordinarsi e cooperare per far sì che i comandanti delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in difficoltà in mare siano sollevati dai propri obblighi con una minima ulteriore deviazione rispetto alla rotta prevista dalla nave. Inoltre, le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare(1) contenute nella risoluzione MSC.167 (78) adottata nel maggio 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza insieme agli emendamenti SAR e Solas, stabiliscono:
1) che il governo responsabile per la regione SAR in cui sono stati recuperati i sopravissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornito (paragrafo 2.5);
2) che un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, e dove:
 la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata;
 le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte;
 può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale (paragrafo 6.12);
3) che, sebbene una nave (privata) che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzione alternative (paragrafo 6.13);
4) che lo sbarco di richiedenti asilo e rifugiati recuperati in mare, in territori nei quali la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciate, dovrebbe essere evitato (paragrafo 6.17);
Nel caso dei sette pescatori imputati, in ossequio alle disposizioni citate ed all’ordine specificatamente impartito da M.R.C.C. Roma, l’U.C.G e le singole unità navali di soccorso marittimo avrebbero dovuto occuparsi del soccorso e del salvataggio non solo della persona in cattive condizioni di salute ma di tutti i migranti temporaneamente trasferiti sulle due navi private battenti bandiera tunisina, effettuando il trasbordo sui mezzi delle navi militari italiane ed, in ogni caso, assicurando loro assistenza e soccorso.

10. In conclusione, i pescatori tunisini avevano informato immediatamente le autorità italiane della condizione di naufraghi in capo ai 44 cittadini extracomunitari che erano appena stati tratti in salvo: sicché, al di là delle loro condizioni di salute, le autorità militari italiane avevano l’obbligo di prendersi cura dei naufraghi, effettuando il loro trasbordo sui mezzi della marina italiana ed esonerando da tale compito gli stessi pescatori tunisini.
E ciò ai sensi della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR) che obbliga (non ci stancheremo di dirlo!) gli Stati parte a “...garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare ... senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali viene trovata” (capitolo 2.1.10) ed a “... fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro” (capitolo 1.3.2.); ed ai sensi inoltre degli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR.

Questi obblighi di salvataggio, del resto, sono stati riconosciuti da testi appartenenti alla marina militare, che hanno testualmente dichiarato che “nelle acque internazionali se noi trovassimo un naufrago, ovvero una persona in acqua, noi abbiamo l’obbligo di prenderla che stia bene o che sia male” E allora perché a un certo punto si è ritenuta cessata l’emergenza sanitaria, senza che il medico militare avesse accertato direttamente le condizioni dei naufraghi ? Perché si sono messe in atto operazioni di blocco e di respingimento verso il mare aperto pure quando queste potevano sortire l’effetto di fare capovolgere le imbarcazioni con il probabile annegamento di parte consistente dei naufraghi?

Sono questi gli interrogativi che i giudici di appello di Palermo dovranno sciogliere, al di là della verifica delle motivazioni giuridiche della sentenza di condanna, una sentenza che intanto rischia di produrre un ulteriore effetto dissuasivo rispetto agli interventi di salvataggio da parte dei pescherecci che operano in acque internazionali, in un momento nel quale, dopo gli accordi con la Libia e dopo le nuove regole di ingaggio imposte alle unità militari, questi stessi mezzi risultano dislocati in prossimità delle coste della Sicilia meridionale e di Lampedusa, senza pattugliare la fascia di mare prossima alle acque libiche. Esattamente quella striscia di mare nella quale quest’ anno si sono verificati i respingimenti collettivi verso la Libia, adesso all’esame della commissione Europea e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, e nella quale hanno perso la vita decine di migranti, abbandonati da tutti per giorni senza che nessuna delle autorità militari e politiche dei paesi rivieraschi decidessero di intervenire.

Note: (1) Cfr. Soccorso in mare, Guida ai principi da applicarsi a migranti e rifugiati, UNHCR (scaricabile dal sito www.unhcr.it); Tullio Scovazzi, Tutela della vita in mare con particolare riferimento agli immigrati clandestini, in Riv. Dir. Int. 2005, fasc. 1, pag. 106 e seg.

[ mercoledì 18 novembre 2009 ]